Qual è lo stato di salute dell’ordinamento tributario? La domanda, naturalmente, è di grande attualità, come anche le vicende internazionali suggeriscono. Ma lo è soprattutto perché sul finire del 2015 si è data attuazione a gran parte dei principi contenuti nella delega fiscale e sono arrivate norme – dall’abuso del diritto alla fiscalità internazionale – molto attese dagli operatori.

Come sappiamo, più che di una vera e propria “rottamazione” delle vecchie regole, si può parlare di un intervento di “manutenzione”. L’assetto complessivo del sistema fiscale è rimasto sostanzialmente invariato dagli inizi degli anni ’70. Il passaggio del prelievo dalle persone alle cose, con lo spostamento del baricentro dell’imposizione dalle forme dirette di capacità contributiva a quelle indirette, non si è realizzato. Non si è messo neppure in discussione il principio secondo cui il modello impositivo di riferimento rimane il medesimo per le grandi multinazionali come per le piccole realtà imprenditoriali.

Il giudizio sulla delega, però, è complessivamente positivo perché c’era bisogno di questo aggiornamento che ha perseguito obiettivi condivisibili. La maggior parte degli interventi (interpelli, ruling internazionale) va in una chiara direzione: favorire interpretazioni preventive, relegando il contenzioso a eventualità da percorrere con estrema cautela (spese di giudizio in caso di soccombenza). In questa prospettiva vanno apprezzate le più recenti iniziative dell’agenzia delle Entrate che sempre più realizza forme di confronto (circolari “in consultazione”) prima di rendere le proprie interpretazioni.

Ciò detto, non può negarsi che la gran parte degli interventi realizzati ha una platea di riferimento ristretta, fatta di grandi soggetti con attività in diversi Paesi. È evidentemente corretto aver migliorato il ruling internazionale, ma si deve essere consapevoli che ben difficilmente questo strumento sarà usato dalla stragrande maggioranza delle imprese italiane, nelle quali spesso ancora si confonde l’impresa con l’imprenditore. E questa è una prima critica che può essere mossa: aver messo da parte le ambizioni di un intervento più coraggioso, che distinguesse ciò che va distinto – i piccoli dai grandi – e creasse, quindi, le condizioni per una tassazione più equa.

Quanto al metodo, non può negarsi che, in non pochi casi, ci si è limitati a codificare ciò che già era emerso in sede giurisprudenziale. Si pensi alle norme in tema di abuso del diritto che, lungi dal rappresentare una scelta consapevole e lungimirante, sono piuttosto la necessitata conseguenza delle interpretazioni della Suprema Corte. Discorso analogo può essere fatto per ampia parte delle nuove disposizioni sul contenzioso che, fatte salve alcune eccezioni (conciliazione anche in secondo grado), costituiscono l’espressione normativa di principi già affermati.

È proprio questo un punto essenziale da cogliere per ragionare sul futuro della normativa fiscale. Troppo spesso, infatti, il legislatore è intervenuto “di rimessa”, non compiendo autonome scelte. La giurisprudenza si è trovata a riempire impropriamente dei vuoti, nella colpevole assenza di scelte sul piano normativo. L’auspicio è che questa situazione si ribalti e che sia il legislatore a dettare la linea delle scelte di politica fiscale.

Un contributo decisivo a un nuovo modo di legiferare potrebbe venire dal processo in atto di omogeneizzazione dell’imposizione e di collaborazione tra Stati. Un importante esempio è rappresentato dal Patent Box Regime, la cui matrice è rinvenibile nei lavori dell’Ocse. Queste norme, peraltro, sono un ulteriore e decisivo banco di prova per tutti gli operatori del diritto tributario, costretti a confrontarsi con nozioni assolutamente nuove, che hanno a che fare sempre di più con la sostanza economica degli eventi e sempre di meno con aspetti giuridico-formali.

È giusto che sia così ed è auspicabile che l’evoluzione normativa dei prossimi anni parta sempre da questa consapevolezza, vale a dire che le regole fiscali devono “interpretare” i fenomeni economici e non determinarli. Il metro per giudicare l’efficacia di una disposizione tributaria, in effetti, deve diventare sempre di più la sua attitudine di intercettare, in modo semplice, la reale capacità contributiva. Questo mi sembra un passaggio decisivo, quasi culturale, perché si cominci ad avvertire la normativa fiscale non più come un “peso da sopportare”, ma come la corretta misurazione del contributo che ciascuno deve dare al proprio Paese.

Il Sole 24 Ore Maurizio Leo